Se sei arrivato qui, probabilmente hai in mano un buono fruttifero postale cointestato e una domanda che sembra semplice ma non lo è: chi può ritirarlo? Solo tutti insieme? Uno qualsiasi dei cointestatari? E se uno dei due è morto, il superstite può incassare l’intero importo o serve la firma degli eredi? È esattamente il nodo su cui, per anni, sportelli postali, tribunali e famiglie hanno dato risposte diverse — finché non sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, mettendo un punto fermo che però pochi articoli spiegano fino in fondo.
La risposta breve esiste, e te la diamo subito. Ma il problema di quasi tutte le guide che trovi online è che si fermano lì: riassumono la massima della sentenza e ignorano ciò che conta davvero per te — la differenza tra buono con e senza clausola di pari facoltà di rimborso (PFR), cosa succede concretamente allo sportello, e soprattutto la questione che nessuno affronta: dopo che il superstite ha incassato tutto, gli eredi possono chiedergli qualcosa? In questa guida trovi il quadro completo: principio giuridico, tabella operativa dei casi, e la parte “scomoda” dei rapporti interni tra cointestatari ed eredi.
Chi può ritirare i buoni fruttiferi postali cointestati: la risposta diretta
Chi può ritirare un buono fruttifero postale cointestato? Se sul buono è presente la clausola di pari facoltà di rimborso (la dicitura “PFR” o “CPFR”), ciascun cointestatario può chiedere e ottenere da solo il rimborso dell’intero importo, capitale e interessi, anche dopo la morte dell’altro cointestatario. Se la clausola manca, il rimborso richiede la firma di tutti i cointestatari e, in caso di decesso di uno di essi, anche quella di tutti i suoi eredi.
Questa è la regola che oggi vale allo sportello, ed è il frutto di un percorso giurisprudenziale lungo, chiuso dalle Sezioni Unite della Cassazione dopo anni di sentenze contrastanti. Attenzione però: “puoi incassare tutto” non significa “è tutto tuo”. I due piani — rapporto con Poste e rapporto con gli eredi — sono distinti, e li vediamo entrambi.
Buoni fruttiferi postali e Cassazione Sezioni Unite: cosa hanno deciso
Per anni la giurisprudenza è stata divisa. Un orientamento sosteneva che, alla morte di un cointestatario, la quota del defunto cadesse in successione e Poste Italiane potesse rimborsare al superstite solo la sua parte, pretendendo per il resto la firma degli eredi. Un altro orientamento — fedele alla lettera della clausola PFR e alla disciplina del risparmio postale (art. 187 del D.P.R. 256/1989) — riteneva che la clausola operasse anche dopo la morte, legittimando il rimborso integrale al superstite.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12385 del 7 maggio 2024, hanno accolto il secondo orientamento, precisandone però i confini:
- Sul piano esterno (rapporto con Poste): la clausola di pari facoltà di rimborso non si estingue con la morte di un cointestatario. Il superstite ha diritto di ottenere da solo il rimborso dell’intero buono, e Poste Italiane non può rifiutarlo né pretendere la quietanza congiunta degli eredi.
- Sul piano interno (rapporto tra superstite ed eredi): la clausola regola solo la legittimazione all’incasso, non la titolarità delle somme. La quota del defunto cade comunque in successione: chi incassa tutto risponde verso gli eredi della parte che non gli spetta.
In sintesi: la sentenza ha risolto il problema dello sportello, ma ha confermato che i conti, poi, si fanno sempre in famiglia.